La materia dell’accesso ai
sentieri alpini e sui sentieri di montagna è regolata dall’art. 22 della
Legge provinciale 15 marzo 1993, n.8 "Ordinamento dei rifugi alpini,
bivacchi, sentieri e vie ferrate e s.m. nota brevemente come "LP 8/93 sui
rifugi" e da una successiva deliberazione attuativa.
Di seguito sono segnalati la disciplina ed atti conseguenti adottati:
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