La materia dell’accesso ai sentieri alpini e sui sentieri di montagna è regolata dall’art. 22 della Legge provinciale 15 marzo 1993, n.8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate e s.m. nota brevemente come "LP 8/93 sui rifugi" e da una successiva deliberazione attuativa. Di seguito sono segnalati la disciplina ed atti conseguenti adottati: