Art. 22

Divieto di circolazione

1.   Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione. Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2.   Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi.